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Dal 9 maggio 2012 cambi di residenza in tempo reale

L’art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
Si elencano di seguito le dichiarazioni anagrafiche interessate dalle nuove disposizioni:
– ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE;
– ISCRIZIONE ANAGRAFICA DALL’ESTERO;
– CAMBIO DI ABITAZIONE ALL’INTERNO DEL COMUNE;

    • – EMIGRAZIONE ALL’ESTERO.

Tali disposizioni entrano in vigore a partire dal 09 maggio 2012.


Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell’art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematico delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
1. direttamente presso l’Ufficio Anagrafe sito alla Piazza Vittoria n. 3;
2. per raccomandata, indirizzata a: Comune di Pietraroja – Ufficio Anagrafe, Piazza Vittoria n. 3, 82030 Pietraroja (BN);
3. per fax al numero: 0824868002;
4. per via telematica ad uno dei seguenti indirizzi: demograficipietraroja@legalmail.it; pietraroja@pec.cstsannio.it.

Quest’ ultima possibilità è consentita con una delle seguenti condizioni:
a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A;
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B.
A seguito della dichiarazione resa l’Ufficiale Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 giorni successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. L’ufficio comunale preposto provvederà, altresì, entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa. Decorso il termine di cui sopra senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) si intenderà confermata.

Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci

I commi 4 e 5 dell’art. 5 del decreto legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti. In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall’art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:
– nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall’estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l’interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla data della dichiarazione;
– nell’ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall’estero del cittadino iscritto all’AIRE si cancellerà l’interessato dalla data della dichiarazione e si provvederà a darne immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
– nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l’interessato nell’abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata.

MODELLI:

dichiarazione di residenza (con provenienza da altro comune, dall’estero, dall’A.I.R.E. di altro comune, cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune);
dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero.

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