
Di seguito il provvedimento sindacale n. 4 del 14/06/2023 con il quale si ordina: “dal 15 giugno e fino al 20 settembre 2023, salvo proroghe, il divieto assoluto di bruciatura dei residui vegetali, agricoli e forestali, nonché degli altri obblighi e divieti imposti dalla L. n. 353/2000 e s.m.i., dalla L.R. n. 26/2012, dal Reg. reg.le n. 3/2017 e dal Decreto Dirigenziale n. 258 del 12/06/2023 della Direzione Generale 18 – Lavori Pubblici e Protezione Civile.”
Si avverte, inoltre, che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. Ai trasgressori, inoltre, saranno applicate le Sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii. dall’art. 178 bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, fatta salva l’applicazione delle pene previste dagli artt. 423 e ss. del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.