
Di seguito il provvedimento sindacale n. 14 del 01/07/2020 con il quale si ordina: “dal 1 luglio e fino al 30 settembre 2020, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali, in ragione degli obblighi dettati dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014, art. 14, comma 8.”
Si avverte, inoltre, che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. Ai trasgressori, inoltre, saranno applicate le Sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii. dall’art. 178 bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, fatta salva l’applicazione delle pene previste dagli artt. 423 e ss. del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.