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Nuove disposizioni in materia di rilascio documenti di identità e di riconoscimento

 

L’articolo 7 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ha introdotto nuove disposizioni in materia di validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1 lettere c), d) ed e) del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Tutti i documenti di riconoscimento e di identità (carta di identità, passaporto, patente etc.) rilasciati o rinnovati dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto (10 febbraio 2012) hanno validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

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