Seguici:

Proroga validità fino al 31 dicembre 2020 (non per l’espatrio) delle carte identita’ con scadenza dal 31 gennaio 2020.Aggiornato 30_04_2020 

Visto l’art. 104 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. n. 70 del 17 marzo 2020), inerente: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. n. 110 del 29 aprile 2020), e da ultimo dall’art. 157, comma 7-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (G.U. n. 180 del 18.07.2020, suppl. ord. n. 25);


si rende noto che, a seguito della conversione in legge del decreto legge in premessa, i documenti rilasciati da amministrazioni pubbliche con scadenza dal 31 gennaio 2020 restano validi fino 31 dicembre 2020. In ogni caso “la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”. Per essa, quindi, non è prevista nessuna estensione.

Torna all'inizio dei contenuti