
A tutti i proprietari dei terreni confinanti con Strade Provinciali, Comunali e Vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del Comune di Pietraroja (BN) che dovranno provvedere a:
- Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;
- Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- Provvedere alla manutenzione delle ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualsiasi genere), lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi;
- Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi confinanti con le strade dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell’anno. Controlli sul rispetto dell’ordinanza saranno svolti dalla Polizia Municipale sulle strade comunali e vicinali ad uso pubblico, dalla Polizia Provinciale e dal personale addetto al servizio di Polizia Stradale sulle strade provinciali e, in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall’art. 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.
In caso di inadempimento da parte dei privati cittadini si procederà all’esecuzione d’Ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l’applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.
Si rammenta, inoltre, che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell’art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.